Il Comitato dei Genitori è considerato una Associazione di Fatto. Si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei Consigli di Classe e Intersezione/Interclasse.
La costituzione del Comitato è facoltativa ed è sancita dall'art. 15 comma 2 del DL 297/94 - Testo Unico. Il Comitato dei Genitori può essere aperto alla partecipazione di tutti i genitori, ma in genere solo i rappresentanti di Classe, di Interclasse e di Intersezione hanno diritto di voto. Perché la sua costituzione possa essere riconosciuta è necessario che venga redatto uno statuto, che questo venga approvato dall'assemblea dei rappresentanti e che venga nominato un Presidente.
Nulla vieta a tale comitato di assumere autonome iniziative come l'organizzazione di conferenze, la pubblicazione di un bollettino di informazione per i genitori della scuola, la promozione di contatti tra genitori di classi diverse.